La Marcatura CE
In tal caso la marcatura CE deve essere apposta sull’eventuale imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento, qualora la direttiva interessata la preveda. La marcatura CE non può essere omessa o spostata sull’imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento per motivi puramente estetici.
La marcatura CE indica la conformità a interessi pubblici essenziali disciplinati dalle direttive in questione; va pertanto considerata come fonte di informazioni fondamentali per le autorità degli Stati membri e per tutte le altre parti interessate (distributori, consumatori e altri utilizzatori). L’obbligo della visibilità della marcatura significa pertanto che tutte le parti interessate devono potervi accedere facilmente. A tal fine può pertanto essere apposta sul retro o sul fondo di un prodotto. Per essere leggibile è stata imposta un’altezza minima di 5 mm.
L’obbligo dell’indelebilità significa che in circostanze normali la marcatura CE non deve poter essere eliminata dal prodotto senza lasciare tracce visibili (vi sono ad esempio alcune norme che prevedono l’impiego di prove che comportano l’uso di acqua e solventi); ciò non significa comunque che la marcatura CE debba essere parte integrante del prodotto.
L’organismo notificato può essere coinvolto nelle fasi di progettazione, fabbricazione o in entrambe, in base alle procedure di valutazione della conformità applicate. Se l’organismo notificato è impegnato nella fase di fabbricazione il suo numero di identificazione deve seguire la marcatura CE: non è perciò necessario che il numero di identificazione dell’organismo notificato che svolge la valutazione di conformità secondo il modulo B segua la marcatura CE.
Informazioni: La Marcatura CE
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