La Marcatura CE
I titolari di marchi depositati simili alla marcatura CE acquisiti prima dell’introduzione del regime di marcatura CE saranno tutelati contro l’esproprio posto che, in genere, tali marchi non risultano ingannevoli per le autorità di vigilanza del mercato, i distributori, gli utilizzatori, i consumatori o altre parti.
Visti gli obiettivi dell’armonizzazione tecnica, altre marcature o marchi supplementari rispetto alla marcatura CE devono svolgere una funzione diversa: essi devono pertanto offrire un valore aggiunto, indicando la conformità a obiettivi diversi da quelli cui si riferisce la marcatura CE (ad esempio aspetti ambientali non disciplinati dalle direttive applicabili).
È consentita l’apposizione di marcature previste per legge (quali il marchio depositato di un fabbricante) o di marchi di certificazione accettabili o altri marchi che si aggiungono alla marcatura CE, a condizione che tali marcature o marchi non vengano confusi con la marcatura CE e che non riducano la leggibilità e la visibilità di quest’ultima. La confusione può riguardare sia il significato che la forma della marcatura CE. La decisione in merito all’eventuale confusione indotta da una marcatura o un marchio deve essere valutata tenendo presente il punto di vista di tutte le parti interessate che possono entrare in contatto con tali marcature o marchi.
Informazioni: La Marcatura CE
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