In questa guida per [1] direttive del nuovo approccio s’intendono le direttive che prevedono l’apposizione della marcatura CE; vi sono anche alcune direttive che si ispirano ai principi del nuovo approccio o dell’approccio globale e che tuttavia non richiedono la [2] marcatura CE.
Elenco delle direttive di nuovo approccio che prevedono la [3] marcatura CE
1.Materiale elettrico in bassa tensione (Direttiva 73/23/CEE)
2.Recipienti semplici a pressione (Direttiva 87/404/CEE)
3.Giocattoli (Direttiva 88/378/CEE)
4.Prodotti da costruzione (Direttiva 89/106/CEE)
5.Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 89/336/CEE)
6.Macchine (Direttiva 89/392/CEE)
7.Dispositivi di protezione individuale (Direttiva 89/686/CEE)
8.Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Direttiva 90/384/CEE)
9.Dispositivi medici impiantabili attivi (Direttiva 90/385/CEE)
10.Apparecchi a gas (Direttiva 90/396/CEE)
11.Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione (Direttiva 91/263/CEE)
12.Caldaie ad acqua calda (Direttiva 92/42/CEE)
13.Esplosivi per uso civile (Direttiva 93/15/CEE)
14.Dispositivi medici (Direttiva 93/42/CEE)
15.Apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in atmosfera esplosiva (Direttiva 94/9/CEE)
16.Imbarcazioni da diporto (Direttiva 94/25/CEE)
17.Ascensori (Direttiva 95/16/CE)
18.Requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico (Direttiva 96/57/CE)
19.Attrezzature a pressione (Direttiva 97/23/CE)
20.Dispositivi medico-diagnostici in vitro (Direttiva 98/79/CE)
21.Apparecchiature terminali di telecomunicazione (Direttiva 1999/5/CE)
Elenco delle direttive di nuovo approccio che non prevedono la marcatura CE
1.Imballaggi e rifiuti d’imballaggio (Direttiva 94/62/CE)
2.Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (Direttiva 96/48/CE)
3.Equipaggiamento marittimo (Direttiva 96/98/CE)
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999