Direttive europee: nuovo e vecchio approccio
L’operatività del Nuovo Approccio richiede che le Norme offrano garanzie di rispetto dei requisiti essenziali stabiliti nelle direttive, e che le Autorità Nazionali si assumano le proprie responsabilità per la protezione della sicurezza o di altri aspetti previsti nelle direttive. In aggiunta, è necessaria una “Clausola di salvaguardia” per permettere la possibilità di contestare la conformità di un prodotto, oppure le lacune ed i difetti delle Norme Armonizzate. In effetti, la direttiva “prodotti da costruzione” (CPD) può essere considerata “anomala” o speciale tra quelle di Nuovo Approccio, in quanto prevede una deviazione rispetto ai principi sopra menzionati.
Infatti, ai sensi della CPD, i requisiti essenziali raggiungono concretezza attraverso i cosiddetti “documenti interpretativi”, che sono definiti da Commissioni Tecniche. Inoltre, la CPD prevede un meccanismo di “Approvazione Tecnica Europea” che è una valutazione tecnica di idoneità all’impiego di un prodotto. Questa Approvazione Tecnica può essere rilasciata a prodotti per i quali non esiste alcuna Norma Armonizzata, né un Mandato della Commissione per la sua preparazione, ed anche a prodotti che differiscono significativamente dalle Norme Armonizzate o dalle Specificazioni Tecniche Nazionali riconosciute. Inoltre, la Commissione Europea specifica la procedura di attestazione della conformità per un dato prodotto o famiglia di prodotti sulla base di metodi definiti in Allegato alla CPD.
Quindi, i “moduli” di Attestazione della conformità specificati “dall’Approccio Globale” non sono applicabili. In conclusione, sebbene sia generalmente considerata una direttiva di Nuovo Approccio, la CPD presenta un’ulteriore fondamentale differenza, in quanto i requisiti essenziali sono riferiti alle “Opere” e non direttamente ai “prodotti”.
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