Le direttive di nuovo approccio riguardano i prodotti che devono essere immessi nel mercato comunitario (e messi in servizio) per la prima volta. Il concetto di prodotto varia tra le diverse direttive di nuovo approccio ed il fabbricante è responsabile di verificare se il suo prodotto rientra o meno nel campo di applicazione di una o più direttive.
Nuovo Approccio - Introduzione - Elenco direttive
Per direttive del nuovo approccio s’intendono le direttive che prevedono l’apposizione della marcatura CE. Vi sono anche alcune direttive che si ispirano ai principi del nuovo approccio o dell’approccio globale e che tuttavia non richiedono la marcatura CE.
Nuovo Approccio - Marcatura CE - Apposizione della marcatura CE
La marcatura CE deve essere apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito all’interno della Comunità. La marcatura CE deve essere apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla relativa targhetta.
Nuovo Approccio - Responsabilita' - Utilizzatore (datore di lavoro)
Le direttive di nuovo approccio non prevedono disposizioni per gli utilizzatori, se non quelle per la messa in servizio. La legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro incide sulla manutenzione e sull’uso dei prodotti disciplinati dalle direttive di nuovo approccio utilizzati sul posto di lavoro.
Nuovo Approccio - Vigilanza del mercato - Prodotti importati
Un fabbricante stabilito in un paese terzo è responsabile, nella stessa misura di un fabbricante stabilito in uno Stato membro, di garantire che un prodotto sia rispondente a tutti i requisiti essenziali di tutte le direttive di nuovo approccio applicabili. Il fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità che operi per suo conto.



