Direttive di nuovo appoggio. Applicazione simultanea di più direttive.

Le [1] direttive di nuovo approccio riguardano un’ampia gamma di prodotti e di rischi, che possono sovrapporsi e integrarsi a vicenda. Ne consegue che varie direttive possono dover essere prese in esame per uno stesso prodotto, poiché quest’ultimo può essere immesso nel mercato e messo in servizio solo se risulta conforme a tutte le disposizioni applicabili.
I rischi previsti dai requisiti essenziali delle direttive riguardano diversi aspetti che in molti casi sono complementari tra loro (si pensi alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica e sulle attrezzature a pressione, che riguardano fenomeni non disciplinati dalle [2] direttive sulla bassa tensione o sulle macchine), che richiedono un’applicazione congiunta delle direttive. Il prodotto deve pertanto essere progettato e fabbricato conformemente a tutte le direttive applicabili e deve essere sottoposto alle procedure di valutazione della conformità previste da tutte le direttive applicabili, a meno che non vi siano disposizioni contrarie.
Alcune [3] direttive contengono un riferimento esplicito all’applicazione di altre direttive (ad esempio, la direttiva sugli ascensori fa riferimento alla direttiva “Macchine” e la direttiva sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione a quella sulla bassa tensione). Anche se in altre direttive manca tale riferimento, il principio generale dell’applicazione contemporanea si applica comunque quando i requisiti essenziali delle direttive sono complementari tra loro.
Lo stesso prodotto o rischio può essere disciplinato da due o più direttive; in tal caso l’applicazione di altre direttive è spesso limitata escludendo alcuni prodotti dal campo di applicazione delle altre direttive, oppure privilegiando la direttiva più specifica. A tal fine è di solito necessaria un’analisi dei rischi del prodotto, oppure un’analisi della sua destinazione d’uso, che possa determinare quale sia la direttiva applicabile.

Quando deve indicare i rischi connessi al prodotto, il fabbricante può ricorrere alla valutazione dei rischi effettuata dagli organismi di normalizzazione nell’ambito delle norme armonizzate relative al prodotto in questione. Partendo dai rischi principali del prodotto tale analisi può portare all’applicazione delle norme in questione solo ai sensi di una delle direttive eventualmente applicabili.
Ad esempio:
la direttiva sul materiale elettrico a bassa tensione non si applica alle apparecchiature elettriche a fini medici, mentre possono applicarsi la direttiva sui dispositivi medici impiantabili attivi o quella sui dispositivi medici;
la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica non si applica ai prodotti che rientrano in direttive specifiche di armonizzazione dei requisiti in materia di protezione da essa indicati;
la direttiva sui dispositivi di protezione individuale si applica sempre quando il fine previsto principale del dispositivo di protezione individuale è quello di proteggere la persona che lo utilizza, a prescindere dal fatto che l’uso avvenga in ambiente medico;
la direttiva sugli ascensori non si applica agli ascensori collegati a macchine e destinati unicamente all’accesso al posto di lavoro; in questo ambito si applica invece la direttiva “Macchine”;
l’equipaggiamento marittimo che rientra anche nel campo di applicazione di direttive diverse da quella sull’equipaggiamento marittimo, è escluso dal campo di applicazione di tali direttive.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999



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Argomento : Applicazione direttive CE (parte seconda)

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