Applicazione direttive CE (parte seconda)
Quando deve indicare i rischi connessi al prodotto, il fabbricante può ricorrere alla valutazione dei rischi effettuata dagli organismi di normalizzazione nell’ambito delle norme armonizzate relative al prodotto in questione. Partendo dai rischi principali del prodotto tale analisi può portare all’applicazione delle norme in questione solo ai sensi di una delle direttive eventualmente applicabili.
Ad esempio:
la direttiva sul materiale elettrico a bassa tensione non si applica alle apparecchiature elettriche a fini medici, mentre possono applicarsi la direttiva sui dispositivi medici impiantabili attivi o quella sui dispositivi medici;
la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica non si applica ai prodotti che rientrano in direttive specifiche di armonizzazione dei requisiti in materia di protezione da essa indicati;
la direttiva sui dispositivi di protezione individuale si applica sempre quando il fine previsto principale del dispositivo di protezione individuale è quello di proteggere la persona che lo utilizza, a prescindere dal fatto che l’uso avvenga in ambiente medico;
la direttiva sugli ascensori non si applica agli ascensori collegati a macchine e destinati unicamente all’accesso al posto di lavoro; in questo ambito si applica invece la direttiva “Macchine”;
l’equipaggiamento marittimo che rientra anche nel campo di applicazione di direttive diverse da quella sull’equipaggiamento marittimo, è escluso dal campo di applicazione di tali direttive.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999
Informazioni: Applicazione direttive CE (parte seconda)
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