Applicazione direttive CE (parte seconda)
Alcune direttive contengono un riferimento esplicito all’applicazione di altre direttive (ad esempio, la direttiva sugli ascensori fa riferimento alla direttiva “Macchine” e la direttiva sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione a quella sulla bassa tensione). Anche se in altre direttive manca tale riferimento, il principio generale dell’applicazione contemporanea si applica comunque quando i requisiti essenziali delle direttive sono complementari tra loro.
Lo stesso prodotto o rischio può essere disciplinato da due o più direttive; in tal caso l’applicazione di altre direttive è spesso limitata escludendo alcuni prodotti dal campo di applicazione delle altre direttive, oppure privilegiando la direttiva più specifica. A tal fine è di solito necessaria un’analisi dei rischi del prodotto, oppure un’analisi della sua destinazione d’uso, che possa determinare quale sia la direttiva applicabile.
Informazioni: Applicazione direttive CE (parte seconda)
Continua la lettura con le pagine : 1 2 3
Articoli Recenti
- Direttiva CEE 89/106 sui PDC
- Normativa CEE in breve
- Macchine e manutenzione preventiva
- Dispositivi di protezione macchine
- Sicurezza: linee guida per protezione individuale (OPI)
- Macchine e agenti fisici: vibrazioni e rumore
- Prevenzione rischi su nuova attrezzatura
- Macchine ed effetti sulla salute
- Apparecchi e marchio ce: Istruzioni per l'uso
- Macchine, macchine mobili, apparecchi di sollevamento
Articoli Correlati
- No related posts
« Applicazione direttive CE (parte prima) | Applicazione direttive CE (parte terza) »

