Applicazione direttive CE (parte settima)
Ogni direttiva che prevede un periodo transitorio fissa la data alla quale il sistema nazionale in vigore viene bloccato: in generale, essa coincide con la data di entrata in vigore della direttiva, anche se a volte si tratta della data di adozione della direttiva.
Durante il periodo transitorio gli Stati membri non possono apportare modifiche al sistema in questione con l’intento di modificare i requisiti dei prodotti o la procedura di valutazione della conformità o di produrre altri effetti sui diritti acquisiti; possono tuttavia agire in tal senso in casi di forza maggiore. Per citare un esempio, il progresso tecnico o circostanze eccezionali possono mettere in luce che il sistema in vigore non soddisfa un requisito legittimo e che tale mancanza può comportare rischi che lo Stato membro non poteva evitare modificando le norme in vigore per tempo. Tali modifiche devono essere notificate già quando sono in fase di proposta, come previsto dalla direttiva 98/34/CE, per dar tempo alla Commissione e agli altri Stati membri di presentare osservazioni sulla proposta di modifica.
Al termine del periodo transitorio gli Stati membri sono obbligati a sospendere l’applicazione del sistema nazionale mantenuto in vigore fino a quel momento, ad esempio abrogandone le normative applicabili. A seguito di ciò, le misure nazionali che recepiscono la nuova direttiva saranno le uniche norme vincolanti in vigore in tutti gli Stati membri per i prodotti o i rischi interessati. I prodotti non potranno perciò più essere fabbricati secondo le approvazioni del tipo o altri certificati rilasciati nell’ambito del sistema che viene abrogato.
Dopo il periodo di transizione, i prodotti fabbricati prima di tale periodo o durante lo stesso, secondo il sistema da abrogare, non possono più essere immessi sul mercato comunitario. Secondo gli obiettivi di sicurezza e di altro tipo fissati dalla nuova direttiva un prodotto immesso nel mercato prima del periodo di transizione deve poter essere messo in servizio dopo tale data se al momento dell’immissione nel mercato era già pronto per l’uso. In caso contrario, dopo tale data può essere messo in servizio solo se è totalmente conforme alle disposizioni della direttiva.
In base alla regola generale, la marcatura CE è un’indicazione che i prodotti disciplinati da varie direttive che ne impongono l’apposizione sono conformi alle disposizioni di tutte le direttive in questione. Se tuttavia una o più direttive consentono al fabbricante, durante il periodo di transizione, di scegliere le disposizioni da applicare, la marcatura CE diventa un’indicazione di conformità alle sole direttive applicate dal fabbricante. Pertanto durante il periodo transitorio la marcatura CE non indica necessariamente che il prodotto è conforme a tutte le direttive applicabili che ne richiedono l’apposizione. I documenti, le avvertenze o le istruzioni previsti dalla direttiva e che accompagnano il prodotto devono pertanto indicare chiaramente le direttive applicate dal fabbricante, di cui almeno una di esse preveda un periodo transitorio applicabile al prodotto fabbricato. Anche la dichiarazione CE di conformità deve contenere informazioni sulle direttive applicate.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999
Informazioni: Applicazione direttive CE (parte settima)
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