Applicazione direttive CE (parte settima)
Il periodo transitorio serve ai fabbricanti e agli organismi notificati per adeguarsi gradualmente alle procedure di valutazione della conformità e ai requisiti essenziali fissati dalla nuova direttiva, evitando così il rischio di bloccare la produzione. Inoltre, i fabbricanti, gli importatori e i distributori hanno bisogno di tempo per esercitare eventuali diritti acquisiti sulla base delle norme precedenti alla nuova direttiva: per citare un esempio, devono poter vendere le giacenze di prodotti fabbricati secondo le norme nazionali vigenti prima dell’entrata in vigore della direttiva. Infine, il periodo transitorio fornisce del tempo supplementare per l’adozione di norme armonizzate, anche se, in teoria, non si tratta di un presupposto per l’applicazione delle direttive del nuovo approccio.
In linea con gli obiettivi del periodo di transizione e in assenza di disposizioni contrarie, gli Stati membri sono tenuti a mantenere immodificato il sistema nazionale, come opzione, fino alla fine del periodo transitorio. L’obbligo di mantenere le norme preesistenti non si applica solo a tutte le disposizioni obbligatorie in vigore in ciascuno Stato membro, ma anche a tutte le specifiche nazionali che i fabbricanti decidono di applicare volontariamente. Ne consegue che gli Stati membri che non dispongono di regolamentazioni, in senso stretto, devono mantenere il sistema nazionale e, dunque, astenersi dal legiferare; gli organismi nazionali di normalizzazione devono inoltre rendere disponibili, durante tutto il periodo di transizione, le copie delle norme nazionali applicate nell’ambito del sistema nazionale in vigore.
Informazioni: Applicazione direttive CE (parte settima)
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