Messa in servizio
La messa in servizio di un prodotto coincide con il primo utilizzo dello stesso all’interno della Comunità da parte dell’utilizzatore finale; se il prodotto viene messo in servizio sul posto di lavoro, il datore di lavoro è considerato l’utilizzatore finale.
Al momento della messa in servizio i prodotti devono essere conformi alle disposizioni delle direttive di nuovo approccio applicabili e ad altre normative comunitarie. Tuttavia, la verifica della conformità dei prodotti ed eventualmente della correttezza dell’installazione, della manutenzione e dell’uso ai fini previsti deve essere limitata, nell’ambito della vigilanza del mercato, ai prodotti:
che possono essere utilizzati solo dopo l’assemblaggio,
l’installazione o altro tipo di manipolazione,
la cui conformità può essere influenzata dalle condizioni di distribuzione (ad esempio deposito o trasporto) o
che non vengono immessi nel mercato prima della messa in servizio (come i prodotti fabbricati per uso personale).
Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire la messa in servizio di prodotti conformi alle disposizioni delle direttive applicabili. Ai sensi del trattato CE (in particolare degli articoli 28 e 30) gli Stati membri possono tuttavia mantenere o adottare disposizioni nazionali aggiuntive in materia di messa in servizio, installazione o uso, al fine di proteggere i lavoratori o gli altri utilizzatori o altri prodotti. Le disposizioni nazionali in questione non possono prevedere modifiche di un prodotto fabbricato conformemente alle disposizioni delle [1] direttive applicabili.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999