Applicazione direttive CE (parte sesta)
Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire la messa in servizio di prodotti conformi alle disposizioni delle direttive applicabili. Ai sensi del trattato CE (in particolare degli articoli 28 e 30) gli Stati membri possono tuttavia mantenere o adottare disposizioni nazionali aggiuntive in materia di messa in servizio, installazione o uso, al fine di proteggere i lavoratori o gli altri utilizzatori o altri prodotti. Le disposizioni nazionali in questione non possono prevedere modifiche di un prodotto fabbricato conformemente alle disposizioni delle direttive applicabili.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999
Informazioni: Applicazione direttive CE (parte sesta)
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