Direttive nuovo approccio (parte prima)
Direttive “Nuovo approccio” Responsabilità del Fabbricante
Per fabbricante s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità a suo nome. Le stesse responsabilità del fabbricante si applicano anche a qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti al fine di immetterli sul mercato comunitario con il proprio nome. Infine, chiunque modifichi la destinazione d’uso di un prodotto in modo tale che siano applicabili requisiti essenziali diversi o che il prodotto venga sostanzialmente modificato o ricostruito, creando pertanto un prodotto nuovo, al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità, ha le stesse responsabilità del fabbricante.
Il fabbricante può progettare e fabbricare il prodotto da solo, oppure può farlo progettare, fabbricare, assemblare, imballare, lavorare o etichettare da altri al fine di immetterlo sul mercato comunitario a suo nome, presentandosi così come il fabbricante. In caso di subappalto il fabbricante deve mantenere il controllo totale sul prodotto, assicurandosi di disporre di tutte le informazioni necessarie ad adempiere alle proprie responsabilità ai sensi delle direttive “Nuovo approccio”. Il fabbricante che subappalta in tutto o in parte le sue attività non può in nessun momento venir meno alle proprie responsabilità, ad esempio attribuendole ad un rappresentante autorizzato, un distributore, un rivenditore al dettaglio o all’ingrosso, un utilizzatore o un subappaltatore.
Informazioni: Direttive nuovo approccio (parte prima)
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