Direttive nuovo approccio (parte prima)
Un prodotto può essere messo in servizio senza essere stato prima immesso nel mercato (si pensi, ad esempio, ad un prodotto costruito per uso personale). In tal caso la persona che mette in servizio il prodotto deve assumersi le responsabilità del fabbricante e deve pertanto assicurarsi che il prodotto sia conforme alla direttiva e che venga effettuata la valutazione della conformità appropriata.
Per le direttive “Nuovo approccio” il fabbricante non deve necessariamente essere stabilito nella Comunità. Ne consegue che le responsabilità di un fabbricante sono le stesse sia che sia stabilito al di fuori della Comunità o all’interno di uno Stato membro.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999
Informazioni: Direttive nuovo approccio (parte prima)
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