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Direttive nuovo approccio (parte prima)

 

Per potersi assumere la responsabilità del prodotto, ovvero per garantire che esso sia conforme a tutte le disposizioni delle direttive di nuovo approccio pertinenti, il fabbricante deve dimostrare di conoscere il progetto e la costruzione del prodotto stesso. Questo principio vale sia quando il fabbricante progetta, fabbrica, imballa ed etichetta il prodotto personalmente sia quando subappalta tali operazioni, in tutto o in parte.
Per quanto riguarda la valutazione della conformità, la responsabilità del fabbricante dipende dalla procedura applicata. In generale, egli deve prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire che il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti, per apporre la marcatura CE al prodotto, per preparare la documentazione tecnica e per predisporre la dichiarazione CE di conformità.

In funzione della direttiva applicabile il fabbricante può dover sottoporre il prodotto all’esame o alla certificazione di terzi (di solito un organismo notificato) o richiedere la certificazione del suo sistema qualità da parte di un organismo notificato. Inoltre, varie direttive istituiscono obblighi complementari (ad esempio il requisito di corredare il prodotto di determinate informazioni).
In genere le direttive prevedono che il fabbricante venga individuato sul prodotto stesso, ad esempio nella marcatura o nella documentazione di accompagnamento. A volte non è tuttavia possibile identificare la persona effettivamente incaricata della progettazione o della fabbricazione del prodotto. In assenza di disposizioni contrarie, ciò non riduce le responsabilità della persona che ha immesso il prodotto sul mercato comunitario (ad esempio la persona fisica o giuridica che importa un prodotto nuovo o usato da un paese terzo): egli deve pertanto garantire che il prodotto sia conforme alle direttive applicabili e che venga effettuata la valutazione di conformità del prodotto adeguata.

Informazioni: Direttive nuovo approccio (parte prima)

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