Direttive nuovo approccio (parte prima)
Il fabbricante è il solo e unico responsabile della conformità del proprio prodotto alle direttive applicabili, sia che abbia progettato e fabbricato il prodotto personalmente sia che l’abbia immesso nel mercato a suo nome.
Il fabbricante ha la responsabilità di:
progettare e fabbricare il prodotto nel rispetto dei requisiti essenziali fissati nella o nelle direttive;
eseguire la valutazione della conformità secondo le procedure fissate nella o nelle direttive.
Informazioni: Direttive nuovo approccio (parte prima)
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