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Direttive nuovo approccio (parte quinta)

Le direttive del nuovo approccio non prevedono che il distributore assuma le responsabilità del fabbricante: non è pertanto possibile chiedergli di fornire una copia della dichiarazione CE di conformità o della documentazione tecnica disponibile, a meno che non sia al contempo anche il rappresentante autorizzato nella Comunità o l’importatore (cioè la persona responsabile dell’immissione nel mercato). Il distributore è tuttavia tenuto a dimostrare all’autorità nazionale di controllo di aver agito con la debita attenzione e di essersi accertato che il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità o ancora la persona che gli ha fornito il prodotto abbia adottato le misure necessarie stabilite dalle direttive applicabili. Il distributore deve inoltre poter individuare il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato nella Comunità, l’importatore o la persona che gli ha fornito il prodotto al fine di coadiuvare l’autorità nazionale di controllo nei suoi tentativi di ottenere la dichiarazione CE di conformità e le parti necessarie della documentazione tecnica.

Ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti il distributore viene definito come qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti. La direttiva prescrive che il distributore agisca con la debita cura per contribuire a garantire la conformità ai requisiti generali di sicurezza della direttiva, in particolare non fornendo i prodotti che, in base alle informazioni in suo possesso e alla sua esperienza professionale, presume o sa con certezza che non sono conformi a questo requisito. In particolare, deve partecipare, entro i limiti delle sue attività, al controllo della sicurezza dei prodotti immessi nel mercato, soprattutto fornendo informazioni sui rischi connessi al prodotto e cooperando a tutte le iniziative adottate per evitare tali rischi.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999

Informazioni: Direttive nuovo approccio (parte quinta)

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