Direttive nuovo approccio (parte quinta)
Le condizioni di distribuzione (ad esempio il trasporto o lo stoccaggio) possono incidere sulla compatibilità con le disposizioni della direttiva applicabile: si pensi, ad esempio, agli strumenti di misura o ai dispositivi medici. La persona incaricata delle operazioni di distribuzione deve pertanto adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare la conformità del prodotto, per garantire che questo soddisfi tutti i requisiti essenziali al momento della prima utilizzazione all’interno della Comunità.
In assenza di normative comunitarie, le condizioni di distribuzione possono essere in certa misura regolamentate a livello nazionale ai sensi degli articoli 28 e 30 del trattato CE. La legislazione nazionale che concede agli appartenenti ad una professione specifica il diritto esclusivo di distribuire alcuni prodotti può ripercuotersi sulla possibilità di commercializzare prodotti importati, nella misura in cui vieta la vendita ad alcuni canali; per questo motivo tale normativa può rappresentare una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni. Una misura analoga può tuttavia giustificarsi per motivi di tutela della salute pubblica, se risulta adatta allo scopo e se si limita allo stretto necessario per raggiungere tale obiettivo.
Informazioni: Direttive nuovo approccio (parte quinta)
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