Direttive nuovo approccio (parte quinta)
I rivenditori, all’ingrosso o al dettaglio, e gli altri distributori della catena logistica non devono necessariamente avere un rapporto privilegiato con il fabbricante come avviene nel caso del rappresentante autorizzato. Dopo che il prodotto è disponibile sul mercato comunitario, possono adottare un’azione commerciale per conto del fabbricante o per conto proprio.
Il distributore deve procedere con attenzione e disporre di una conoscenza di base dei requisiti giuridici applicabili: deve ad esempio conoscere i prodotti cui va apposta la marcatura CE, quali informazioni devono corredare il prodotto (ad esempio la dichiarazione CE di conformità), quali siano gli obblighi in materia di lingua per le istruzioni per l’uso o gli altri documenti accompagnatori e quali siano gli elementi che indicano chiaramente la mancata conformità di un prodotto. Egli non può pertanto fornire prodotti che, in base alle informazioni in suo possesso e alla sua esperienza professionale, presume o sa con certezza che non sono conformi alla legislazione applicabile. Deve inoltre collaborare nelle eventuali azioni adottate per evitare o ridurre al minimo i rischi.
Informazioni: Direttive nuovo approccio (parte quinta)
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