Immissione nel mercato e messa in servizio
Le [1] direttive del nuovo approccio sono destinate a garantire la libera circolazione dei prodotti conformi all’elevato livello di protezione stabilito nelle direttive applicabili. Gli Stati membri non possono, pertanto, vietarne, limitarne o impedirne l’immissione nel mercato; essi possono tuttavia, ai sensi del trattato CE (ad esempio degli articoli 28 e 30), mantenere o adottare disposizioni nazionali aggiuntive riguardanti l’uso di un prodotto particolare e destinate a proteggere i lavoratori o altri utilizzatori o a tutelare l’ambiente. Tali disposizioni non possono contemplare modifiche di un prodotto fabbricato conformemente alle [2] direttive applicabili, né possono influenzarne le condizioni di immissione nel mercato. Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario.
Inoltre, il concetto di immissione nel mercato riguarda ciascun singolo prodotto e non un tipo di prodotti, né è importante se sia stato fabbricato in esemplare unico o in serie. Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all’importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario. Il passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato all’interno della Comunità, al consumatore o utilizzatore finale. Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico: a titolo di esempio, si parla di trasferimento in caso di vendita, prestito, locazione, leasing e donazione.
Non si parla di immissione nel mercato se un prodotto:
viene ceduto da un fabbricante in un paese terzo al suo
rappresentante autorizzato nella Comunità, che il fabbricante ha impegnato a garantire che il prodotto sia conforme alla direttiva interessata;
viene trasferito ad un fabbricante per ulteriori operazioni (ad esempio assemblaggio, imballaggio, lavorazione o etichettatura);
non viene immesso in libera circolazione dalle autorità doganali o viene sottoposto ad una diversa procedura doganale (ad esempio transito, deposito o importazione temporanea) o si trova in una zona franca;
viene fabbricato in uno Stato membro al fine di esportarlo in un paese terzo;
viene esposto in fiere, mostre o dimostrazioni, o si trova nei magazzini del fabbricante, o del suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, dove il prodotto non è ancora disponibile, se non disposto altrimenti nelle direttive applicabili.
Un prodotto presentato su catalogo o attraverso il commercio elettronico è ritenuto immesso sul mercato comunitario solo quando viene effettivamente messo a disposizione per la prima volta. Per rispettare le norme e i principi intesi ad evitare la pubblicità ingannevole, la mancata conformità di un prodotto destinato al mercato comunitario deve essere chiaramente indicata.
I prodotti devono essere conformi alle [3] direttive “Nuovo approccio” applicabili e ad altre normative comunitarie al momento dell’immissione nel mercato. Pertanto, i prodotti nuovi fabbricati nella Comunità e tutti i prodotti importati da paesi terzi - siano essi nuovi o usati - devono rispettare le disposizioni delle direttive applicabili quando vengono messi per la prima volta a disposizione sul mercato comunitario. Gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire che ciò avvenga nel quadro della vigilanza del mercato. 36 I prodotti usati che si trovano sul mercato comunitario godono della libera circolazione in base ai principi istituiti dagli articoli 28 e 30 del trattato CE.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999