Applicazione direttive CE (parte quinta)
Un prodotto presentato su catalogo o attraverso il commercio elettronico è ritenuto immesso sul mercato comunitario solo quando viene effettivamente messo a disposizione per la prima volta. Per rispettare le norme e i principi intesi ad evitare la pubblicità ingannevole, la mancata conformità di un prodotto destinato al mercato comunitario deve essere chiaramente indicata.
I prodotti devono essere conformi alle direttive “Nuovo approccio” applicabili e ad altre normative comunitarie al momento dell’immissione nel mercato. Pertanto, i prodotti nuovi fabbricati nella Comunità e tutti i prodotti importati da paesi terzi - siano essi nuovi o usati - devono rispettare le disposizioni delle direttive applicabili quando vengono messi per la prima volta a disposizione sul mercato comunitario. Gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire che ciò avvenga nel quadro della vigilanza del mercato. 36 I prodotti usati che si trovano sul mercato comunitario godono della libera circolazione in base ai principi istituiti dagli articoli 28 e 30 del trattato CE.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999
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