Applicazione direttive CE (parte quinta)
Inoltre, il concetto di immissione nel mercato riguarda ciascun singolo prodotto e non un tipo di prodotti, né è importante se sia stato fabbricato in esemplare unico o in serie. Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all’importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario. Il passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato all’interno della Comunità, al consumatore o utilizzatore finale. Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico: a titolo di esempio, si parla di trasferimento in caso di vendita, prestito, locazione, leasing e donazione.
Informazioni: Applicazione direttive CE (parte quinta)
Continua la lettura con le pagine : 1 2 3 4
Articoli Recenti
- Direttiva CEE e Mercato Unico
- Normativa per l'Unione Europea
- Direttiva CE per le costruzioni
- Direttiva CE 89/106: costruzione in Europa
- Marcatura CE: quando è obbligatoria
- Direttiva CEE 89/106: Specificazioni Tecniche Europee
- Direttiva CEE 89/106: CPD in breve
- Direttiva CEE 89/106 sui PDC
- Normativa CEE in breve
- Macchine e manutenzione preventiva
Articoli Correlati
« Applicazione direttive CE (parte quarta) | Applicazione direttive CE (parte sesta) »

