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	<title>Commenti a: Direttive CE di “nuovo approccio”</title>
	<link>http://www.ce-marcatura.com/direttive-ce/</link>
	<description>In Ce-marcatura.com</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:25:42 +0000</pubDate>
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		<title>di Requisiti essenziali nelle direttive CE &#124; Yourpage live news aggregator</title>
		<link>http://www.ce-marcatura.com/direttive-ce/#comment-90</link>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:29:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ce-marcatura.com/direttive-ce/#comment-90</guid>
					<description>[...] I requisiti essenziali sono definiti negli Allegati delle direttive ed includono tutto ciò che è necessario per raggiungere lo scopo della direttiva stessa. I prodotti possono essere immessi sul Mercato ed utilizzati soltanto se soddisfano i requisiti essenziali.   Le direttive di Nuovo Approccio sono generalmente elaborate per prevedere tutti i tipici rischi connessi al pubblico interesse che una direttiva intende tutelare. Quindi l’adeguamento alla Legislazione Europea richiede spesso l’applicazione contemporanea di più direttive di Nuovo Approccio e, talvolta, di altra Legislazione comunitaria. Inoltre alcuni elementi possono essere stati tralasciati dallo scopo della Legislazione comunitaria applicabile. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I requisiti essenziali sono definiti negli Allegati delle direttive ed includono tutto ciò che è necessario per raggiungere lo scopo della direttiva stessa. I prodotti possono essere immessi sul Mercato ed utilizzati soltanto se soddisfano i requisiti essenziali.   Le direttive di Nuovo Approccio sono generalmente elaborate per prevedere tutti i tipici rischi connessi al pubblico interesse che una direttiva intende tutelare. Quindi l’adeguamento alla Legislazione Europea richiede spesso l’applicazione contemporanea di più direttive di Nuovo Approccio e, talvolta, di altra Legislazione comunitaria. Inoltre alcuni elementi possono essere stati tralasciati dallo scopo della Legislazione comunitaria applicabile. [&#8230;]
</p>
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		<title>di Direttiva CEE 89/106: CPD in breve &#124; Yourpage live news aggregator</title>
		<link>http://www.ce-marcatura.com/direttive-ce/#comment-79</link>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 07:10:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ce-marcatura.com/direttive-ce/#comment-79</guid>
					<description>[...] Non tutti i prodotti da costruzione potranno beneficiare del principio di libera circolazione (pertanto la CPD è allineata con il “Nuovo Approccio” indicato dal Consiglio nella Decisione del 7-5-1985, cfr. OJ C 136, del 4-6-1985) che richiama la definizione di requisiti essenziali sulla sicurezza ed altri aspetti che sono importanti per il benessere), ma soltanto quelli che sono idonei all’impiego nelle Opere di costruzione (intese come Edifici ed Opere di Ingegneria Civile). L’idoneità all’impiego (previsto) significa che un prodotto da costruzione possiede delle caratteristiche per le quali l’Opera nella quale deve essere incorporato, montato, applicato od installato, possono – se correttamente progettata e costruita – soddisfare ai requisiti essenziali applicabili alle Opere (cfr. Articolo 2.1 della CPD). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Non tutti i prodotti da costruzione potranno beneficiare del principio di libera circolazione (pertanto la CPD è allineata con il “Nuovo Approccio” indicato dal Consiglio nella Decisione del 7-5-1985, cfr. OJ C 136, del 4-6-1985) che richiama la definizione di requisiti essenziali sulla sicurezza ed altri aspetti che sono importanti per il benessere), ma soltanto quelli che sono idonei all’impiego nelle Opere di costruzione (intese come Edifici ed Opere di Ingegneria Civile). L’idoneità all’impiego (previsto) significa che un prodotto da costruzione possiede delle caratteristiche per le quali l’Opera nella quale deve essere incorporato, montato, applicato od installato, possono – se correttamente progettata e costruita – soddisfare ai requisiti essenziali applicabili alle Opere (cfr. Articolo 2.1 della CPD). [&#8230;]
</p>
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	<item>
		<title>di Direttiva CEE 89/106: CPD in breve &#124; In Ce-marcatura.com</title>
		<link>http://www.ce-marcatura.com/direttive-ce/#comment-63</link>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 20:01:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ce-marcatura.com/direttive-ce/#comment-63</guid>
					<description>[...] Non tutti i prodotti da costruzione potranno beneficiare del principio di libera circolazione (pertanto la CPD è allineata con il “Nuovo Approccio” indicato dal Consiglio nella Decisione del 7-5-1985, cfr. OJ C 136, del 4-6-1985) che richiama la definizione di requisiti essenziali sulla sicurezza ed altri aspetti che sono importanti per il benessere), ma soltanto quelli che sono idonei all’impiego nelle Opere di costruzione (intese come Edifici ed Opere di Ingegneria Civile). L’idoneità all’impiego (previsto) significa che un prodotto da costruzione possiede delle caratteristiche per le quali l’Opera nella quale deve essere incorporato, montato, applicato od installato, possono – se correttamente progettata e costruita – soddisfare ai requisiti essenziali applicabili alle Opere (cfr. Articolo 2.1 della CPD). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Non tutti i prodotti da costruzione potranno beneficiare del principio di libera circolazione (pertanto la CPD è allineata con il “Nuovo Approccio” indicato dal Consiglio nella Decisione del 7-5-1985, cfr. OJ C 136, del 4-6-1985) che richiama la definizione di requisiti essenziali sulla sicurezza ed altri aspetti che sono importanti per il benessere), ma soltanto quelli che sono idonei all’impiego nelle Opere di costruzione (intese come Edifici ed Opere di Ingegneria Civile). L’idoneità all’impiego (previsto) significa che un prodotto da costruzione possiede delle caratteristiche per le quali l’Opera nella quale deve essere incorporato, montato, applicato od installato, possono – se correttamente progettata e costruita – soddisfare ai requisiti essenziali applicabili alle Opere (cfr. Articolo 2.1 della CPD). [&#8230;]
</p>
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