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	<title>Commenti a: Elementi standard delle direttive di nuovo approccio</title>
	<link>http://www.ce-marcatura.com/direttive-ce-nuovo-approccio/</link>
	<description>In Ce-marcatura.com</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 03:50:25 +0000</pubDate>
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		<title>di Applicazione direttive CE (parte terza) &#124; In Ce-marcatura.com</title>
		<link>http://www.ce-marcatura.com/direttive-ce-nuovo-approccio/#comment-34</link>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 06:38:41 +0000</pubDate>
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					<description>[...] La direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti (92/59/CEE) tende a garantire che i prodotti di consumo immessi nel mercato non rappresentino un rischio alle condizioni di utilizzo normali o ragionevolmente prevedibili. Essa impone che i produttori immettano sul mercato solo prodotti sicuri e forniscano informazioni sui rischi; gli Stati membri hanno l&#8217;obbligo di verificare i prodotti sul mercato e di informare la Commissione delle azioni adottate attraverso la procedura della clausola di salvaguardia o il sistema d&#8217;informazione per rischi gravi e immediati. La direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti disciplina i prodotti nuovi, di seconda mano o rimessi a nuovo destinati ai consumatori o suscettibili di essere utilizzati dai consumatori, forniti nell&#8217;ambito di un&#8217;attività commerciale. Ai sensi di questa definizione i prodotti che rientrano nel campo di applicazione di varie direttive del nuovo approccio devono essere considerati come prodotti di consumo (ad esempio giocattoli, imbarcazioni da diporto, elettrodomestici di refrigerazione e, in certa misura, apparecchiature elettriche, apparecchi a gas, macchine, dispositivi di protezione individuale e attrezzature a pressione). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti (92/59/CEE) tende a garantire che i prodotti di consumo immessi nel mercato non rappresentino un rischio alle condizioni di utilizzo normali o ragionevolmente prevedibili. Essa impone che i produttori immettano sul mercato solo prodotti sicuri e forniscano informazioni sui rischi; gli Stati membri hanno l&#8217;obbligo di verificare i prodotti sul mercato e di informare la Commissione delle azioni adottate attraverso la procedura della clausola di salvaguardia o il sistema d&#8217;informazione per rischi gravi e immediati. La direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti disciplina i prodotti nuovi, di seconda mano o rimessi a nuovo destinati ai consumatori o suscettibili di essere utilizzati dai consumatori, forniti nell&#8217;ambito di un&#8217;attività commerciale. Ai sensi di questa definizione i prodotti che rientrano nel campo di applicazione di varie direttive del nuovo approccio devono essere considerati come prodotti di consumo (ad esempio giocattoli, imbarcazioni da diporto, elettrodomestici di refrigerazione e, in certa misura, apparecchiature elettriche, apparecchi a gas, macchine, dispositivi di protezione individuale e attrezzature a pressione). [&#8230;]
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