Elementi standard delle direttive di nuovo approccio
Recepimento e disposizioni transitorie
Gli Stati membri sono tenuti a recepire le disposizioni delle direttive nel proprio diritto interno e ad informare la Commissione delle misure adottate.
Essi devono consentire l’immissione nel mercato di prodotti conformi alle normative vigenti sul loro territorio alla data di attuazione della direttiva in questione fino alla data fissata dalla direttiva. In alcuni casi limitati tali prodotti possono essere messi in servizio anche dopo tale data.
Recepimento delle direttive di nuovo approccio: paragrafo 1.4.
Periodo di transizione: paragrafo 2.4.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999
Informazioni: Elementi standard delle direttive di nuovo approccio
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