Elementi standard delle direttive di nuovo approccio
Valutazione di conformità
Prima di immettere un prodotto sul mercato comunitario il fabbricante deve sottoporlo a una procedura di valutazione della conformità prevista dalla direttiva applicabile, al fine di apporre la marcatura CE.
Procedura di valutazione della conformità: capitolo 5.
Organismi notificati
La valutazione di conformità da parte di terzi viene svolta da organismi notificati designati dagli Stati membri tra quelli che soddisfano i requisiti fissati nella direttiva e presenti sul loro territorio.
Organismi notificati: capitolo 6.
Marcatura CE
I prodotti conformi a tutte le disposizioni delle direttive applicabili che prevedono la marcatura CE devono recarla. Tale marcatura è, in particolare, un’indicazione che i prodotti sono conformi ai requisiti essenziali di tutte le direttive applicabili e che sono stati sottoposti a
una procedura di valutazione della conformità prevista dalle direttive stesse. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare le misure necessarie per proteggere la marcatura CE.
Marcatura CE: capitolo 7.
Tutela della marcatura CE: paragrafo 8.4.
Informazioni: Elementi standard delle direttive di nuovo approccio
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