Elementi standard delle direttive di nuovo approccio
Presunzione di conformità
Si presume che i prodotti conformi alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate, il cui numero di riferimento sia stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, siano conformi ai corrispondenti requisiti essenziali. Se il fabbricante non ha applicato tali norme, o lo ha fatto solo parzialmente, per essere conformi ai requisiti essenziali le misure adottate e la rispettiva adeguatezza devono essere documentate.
Conformità alle direttive: capitolo 4.
Clausola di salvaguardia
Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie al fine di vietare o limitare l’immissione nel mercato di prodotti muniti di marcatura CE o di ritirarli dal mercato qualora essi, se utilizzati ai fini previsti, possano compromettere la sicurezza o la salute delle persone o altri interessi pubblici di cui alle direttive applicabili. Gli Stati membri devono inoltre informare la Commissione delle misure adottate; se la Commissione ritiene che la misura nazionale sia giustificata, informa gli altri Stati membri che devono intervenire in maniera adeguata alla luce dell’obbligo generale loro imposto di applicare la normativa comunitaria.
Vigilanza del mercato: capitolo 8.
Procedura di applicazione della clausola di salvaguardia: paragrafo 8.3.
Informazioni: Elementi standard delle direttive di nuovo approccio
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