Elementi standard delle direttive di nuovo approccio
Libera circolazione
Gli Stati membri devono presumere che i prodotti muniti di marcatura CE siano conformi a tutte le disposizioni delle direttive applicabili che ne prevedono l’apposizione. Non possono pertanto vietare, limitare o impedire l’immissione nel mercato e la messa in servizio sul loro territorio di prodotti che recano la marcatura CE, a meno che le disposizioni in materia di marcatura CE non siano state applicate impropriamente.
Esiste un’unica eccezione: gli Stati membri possono infatti vietare, limitare o impedire la libera circolazione di prodotti muniti di marcatura CE ai sensi degli articoli 28 e 30 del trattato CE, in caso di rischio non disciplinato dalle direttive applicabili.
Immissione nel mercato e messa in servizio: paragrafo 2.3.
Marcatura CE: capitolo 7.
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