La direttiva sulla sicurezza dei prodotti 2001/95/CE (che ha sostituito la precedente direttiva 92/59/CEE) sulla sicurezza generale dei prodotti, recepita con Decreto Legislativo n. 172 del 21.5.2004 (pubblicato sulla GU n. 165 del 16.7.2004) è applicata nel caso in cui nessuna [1] direttiva specifica regoli la sicurezza del prodotto.
La [2] direttiva impone l’obbligo generale di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e – rispetto alla precedente 92/59/CEE - oltre ad estendere il campo di applicazione a tutti i prodotti destinati al consumatore (inclusi quelli forniti al consumatore, per essere da questi utilizzati, nell’ambito di una prestazione di servizi), ha rafforzato il sistema di allerta europeo per consentire un più rapido ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi ed ha introdotto anche in questo caso il riferimento alle norme tecniche europee come elemento che garantisce una presunzione di conformità agli obiettivi della direttiva.
Anche se il prodotto è conforme alle disposizioni della direttiva di armonizzazione tecnica relativa allo specifico settore, saranno in ogni caso applicabili le regole in materia di responsabilità del produttore stabilite dalla direttiva 85/374/CEE (recepita in Italia dal Dpr24 maggio 1988, n. 224), in base alla quale (art. 1) “Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto”.