Obblighi e diritti degli Stati Membri
Nella direttiva 89/106 al punto 10.2 sono segnati gli Obblighi e diritti degli Stati Membri.Ai sensi dell’Articolo 6.1 della CPD, agli Stati Membri non è consentito di impedire la libera circolazione e l’utilizzazione dei prodotti da costruzione che rispondono ai requisiti essenziali della CPD. D’altra parte gli Stati Membri sono anche responsabili per assicurare che gli Edifici e le Opere di Ingegneria Civile realizzati all’interno del proprio Stato siano progettati ed eseguiti in modo da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e della proprietà e che rispondano agli altri requisiti essenziali nell’interesse del pubblico benessere.
Essi possono presentare livelli differenti di protezione o condizioni climatiche diverse. Le Regolamentazioni riferite alle Opere di costruzione per il soddisfacimento di questi requisiti di sicurezza appartengono ancora alla competenza degli Stati Membri. Nella trasposizione della CPD all’interno delle Legislazioni Nazionali questi aspetti devono essere presi in considerazione. La Legge Nazionale che attua la CPD deve assicurare la libera circolazione e l’utilizzabilità sul Mercato dei prodotti da costruzione aventi la marcatura CE.
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