Gli strumenti della legislazione europea
Nel caso in cui il Regolamento preveda tutte le modalità necessarie alla sua applicazione, nessuno degli Stati Membri può modificarlo in alcun modo con aggiunte od esclusioni; viceversa, se talune modalità di applicazione non sono presenti nel testo, gli Stati Membri possono adottare disposizioni complementari che tuttavia non devono in alcun modo prevedere deroghe, né assumere la configurazione di requisiti supplementari. A differenza del Regolamento, la Direttiva non ha portata generale ed è obbligatoria solamente per i destinatari ai quali essa è rivolta (tutti gli Stati Membri, oppure solo una parte di essi, oppure un solo Stato Membro).
La direttiva stabilisce unicamente gli obiettivi da raggiungere, lasciando ai destinatari la scelta delle forme e dei mezzi per raggiungerli. Gli Stati Membri sono quindi liberi di decidere, secondo le rispettive regole di diritto pubblico, se procedere per via legislativa, per via regolamentare o per via amministrativa. Per diventare obbligatoria, la direttiva deve essere notificata ai destinatari. La nozione di “notifica” evoca anche la nozione di “trasposizione” nell’ordinamento nazionale di uno Stato Membro, senza tuttavia che ciò implichi la possibilità di “riprendere” nel diritto nazionale i concetti o le nozioni in essa contenuti.
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