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Direttiva CEE 89/106: Specificazioni Tecniche Europee

Attualmente, infatti, gli ETAG vengono distribuiti agli Stati Membri da parte della Commissione, ed essi sono tenuti a pubblicarli ai sensi dell’Articolo 11.3 della CPD. Di fatto, quindi, l’esistenza della traduzione di un ETAG non ha influenza alcuna sull’obbligo temporale ad esso connesso relativo all’applicabilità anche in quello Stato. Ai sensi dell’Articolo 6.2 della CPD, i periodi di coesistenza possono essere definiti soltanto nelle Norme Armonizzate o negli ETAG. Dunque, in termini generali, non esiste la possibilità di avanzare una domanda di ETA senza un obbligatorio ETAG (ai sensi dell’Articolo 9.2 della CPD). L’unica eccezione a tale principio è il caso in cui un prodotto da costruzione sia coperto da una Norma Armonizzata, ma differisca sostanzialmente da essa (cfr. Articolo 8.2, comma b, della CPD) In questo caso, al termine del periodo di coesistenza definito nella Norma Armonizzata, il prodotto può essere immesso sul Mercato soltanto se il produttore richiede un ETA.

L’esigenza di richiedere un ETA in questo caso deriva dalle Norme Armonizzate (che in generale si devono applicare al termine del periodo di coesistenza, ai sensi dell’Articolo 6.2 della CPD) nel contesto di quanto previsto nell’Articolo 8.2, comma b, della CPD. Gli ETA vengono rilasciati ai sensi della procedura definita nell’Articolo 9.2 della CPD applicati ad un singolo produttore di un singolo tipo di prodotto da costruzione ed il rilascio di un ETA non impone alcuno specifico obbligo ad altri Produttori. Tuttavia, i prodotti da costruzione che si attengono ad un ETA – sia che esso abbia dovuto essere richiesto o meno – possono affiggere la marcatura CE (cfr. Articolo 4.2, comma b, della CPD).

Informazioni: Direttiva CEE 89/106: Specificazioni Tecniche Europee

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