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Direttiva CEE 89/106: Specificazioni Tecniche Europee

Infatti, ai sensi dell’Articolo 4.4 della CPD, sono permesse deviazioni dagli ETA alle medesime condizioni citate per il caso delle Norme Armonizzate, così come può essere esercitata l’opzione di “no performance determined” presentata). Un ETAG, perciò, deve essere interpretato in un certo senso come una “Specificazione Tecnica Europea definita nel Capitolo III della CPD”, ed è citato nell’Articolo 6.2 della CPD. Inoltre, come base di un ETA – tenuto peraltro conto che più propriamente è l’ETA la Specificazione Tecnica Europea – esso è previsto al Capitolo III della CPD. A differenza del caso delle Norme Armonizzate (cfr. Articolo 7.3 della CPD) i riferimenti degli ETAG non sono pubblicati da parte della Commissione, ma questo è un onere degli Stati Membri (cfr. Articolo 11.3 della CPD).

Si potrebbe porre l’interrogativo se sia possibile che l’obbligo (esteso) ai Produttori di immettere sul Mercato soltanto prodotti da costruzione che ottemperino ad un ETAG possa derivare a un Atto che non sia stato pubblicato a livello Europeo. In effetti, questo è un falso problema. Non esistono disposizioni dalle quali derivi che questi obblighi (ed anche questi diritti) possono essere originati soltanto da Atti che siano stati pubblicati a livello Europeo. Tuttavia, per essere valido, esso richiede di essere pubblicato a beneficio delle persone che sono coinvolte, altrimenti ad essi non sarebbe consentito di comportarsi come sono obbligati a fare.

In questo caso gli obblighi (ed i diritti) derivanti da un ETAG (nel contesto dell’Articolo 6.2 della CPD dipenderebbero da una pubblicazione degli ETAG in uno Stato Membro; cfr. Articolo 11.3 della CPD). L’efficacia del periodo di coesistenza per l’immissione di prodotti in un determinato Stato Membro sembrerebbe quindi dipendere dal fatto che l’ETAG inerente tali prodotti sia stato pubblicato in quello Stato Membro. Tuttavia, ciò non offre agli Stati Membri l’opportunità legale di procrastinare l’efficacia di un ETAG, ed in particolare del periodo di coesistenza, che è stabilito a priori, indipendentemente dalla pubblicazione, che è onere degli Stati Membri.

Informazioni: Direttiva CEE 89/106: Specificazioni Tecniche Europee

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