Direttiva CEE 89/106: Specificazioni Tecniche Europee
Esso è una valutazione tecnica favorevole dell’idoneità all’uso per un determinato impiego (cfr. Articolo 8.1 della CPD) di un prodotto da costruzione di un certo produttore (quello che ha richiesto l’ETA). Non avrebbe senso creare una possibilità di obbligo per un produttore e nello stesso tempo far dipendere tale possibilità da una “richiesta” del produttore: se il produttore non intendesse richiedere un ETA, non potrebbe essere obbligato e, conseguentemente, egli non dovrebbe continuare a fabbricare prodotti secondo Disposizioni Nazionali non Armonizzate. Quindi, “l’obbligo” per il produttore di richiedere un ETA e di fabbricare prodotti in conformità all’ETA – a rigor di logica – non può essere contemplato all’interno dell’ETA medesimo. Esso deve essere previsto in una “fase precedente” della genesi degli ETA. La base generale per il rilascio degli ETA sono le Guide per il Benestare Tecnico Europeo (ETAG).
Esse sono predisposte dall’EOTA su Mandato della Commissione (cfr. Articolo 11 della CPD). Un ETAG è la base generale per il rilascio di un ETA e, tenuto conto che l’ETAG non dipende dalla domanda di un singolo produttore (che dovrebbe essere obbligato), da questo emerge il senso e l’occasione per definire il periodo di coesistenza (da cui segue che, alla fine, soltanto i prodotti da costruzione che ottemperano ad un ETA, basato su un ETAG, possono essere immessi sul Mercato. Anche se, in effetti, esistono pure in questo caso delle eccezioni.
Informazioni: Direttiva CEE 89/106: Specificazioni Tecniche Europee
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