Direttiva CEE 89/106: Specificazioni Tecniche Europee
L’opzione di “no performance determined” deve essere garantita atteso l’Articolo 2.1 della CPD ed il primo Paragrafo dell’Allegato I della CPD stessa. Essa è una conseguenza delle disposizioni secondo le quali i prodotti devono soltanto permettere alle Opere di soddisfare ai requisiti essenziali “qualora tali Opere siano soggette a Regolamentazioni che prevedano tali Requisiti”. Considerato che l’opzione di “no performance determined” deve essere possibile in una Norma Armonizzata (per ragioni citate nelle disposizioni della CPD), un’interpretazione rigorosa dell’utilizzo dell’opzione di “no performance determined” non fa eccezione al principio che la Norma Armonizzata debba essere utilizzata al termine del periodo di coesistenza. Comunque, anche nel caso in cui si faccia ricorso all’opzione di “no performance determined”, la marcatura CE è ancora possibile.
2. Guide per il Benestare Tecnico Europeo: L’Articolo 6.2 della CPD indica anche le “Specificazioni Tecniche Europee riferite al Capitolo III (della CPD)” per le quali deve essere definito un periodo di coesistenza. Cosa significa ciò? La definizione di un periodo di coesistenza può avere come conseguenza che il Fabbricante del prodotto da costruzione può (alla fine del periodo di coesistenza previsto) immettere sul Mercato soltanto i prodotti che si attengono ad una Specificazione Tecnica Europea. Questo è il caso di un Benestare Tecnico Europeo (che è il secondo caso di Specificazione Tecnica Europea, oltre alle Norme Armonizzate; cfr. Articolo 4.2, comma b, della CPD). Seguendo il significato del periodo di coesistenza e tenuto conto della natura di un ETA, risulta evidente che il periodo di coesistenza non può essere determinato all’interno del medesimo ETA, in quanto: - Un ETA può essere rilasciato soltanto “su domanda” del produttore (cfr. Articolo 9.3 della CPD).
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