Direttiva CEE 89/106: Specificazioni Tecniche Europee
Dunque il prodotto (in senso lato) deve attenersi alla Norma Armonizzata, quindi la marcatura CE è possibile (cfr. anche l’Articolo 4.6 della CPD, da cui deriva che anche nel caso dell’Articolo 4.4 della CPD la marcatura CE è ammessa). Tuttavia il riferimento alla Norma Armonizzata dovrà essere ribadito nei documenti informativi di accompagnamento della marcatura CE con una chiara indicazione delle parti non applicate (cfr. Guidance Paper I, p. 5).
- Per un prodotto da costruzione che differisca sostanzialmente dalle Norme Armonizzate (ad esempio, per via delle sue caratteristiche, come il modello, che non preveda la possibilità di esecuzione della prova prevista, e quindi non renda applicabile la Norma), ai sensi dell’Articolo 8.2, comma b, della CPD può essere rilasciato un Benestare Tecnico Europeo (ETA). Siccome in teoria tali prodotti sono coperti da una Norma Armonizzata, non esistono Guide Tecniche EOTA (ETAG) per il rilascio del Benestare Tecnico Europeo per tali prodotti.
Di conseguenza, l’ETA di cui all’Articolo 8.2, comma b, della CPD deve essere basato su quanto previsto all’Articolo 9.2 della CPD. I prodotti da costruzione che beneficiano di un ETA possono affiggere la marcatura CE (cfr. Articolo 4.2, comma b, della CPD). - Il produttore ha inoltre la possibilità di utilizzare l’opzione di “no performance determined” nei casi in cui intenda immettere il suo prodotto da costruzione esclusivamente sul territorio dello Stato nel quale non esistano Regolamentazioni che richiedano una o più caratteristiche per un particolare utilizzo previsto. Questo significa che le caratteristiche di prestazione inerenti previste nella Norma non necessitano di essere valutate e che i valori risultanti non richiedono di essere dichiarati nei documenti informativi di accompagnamento della marcatura CE.
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