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Direttiva CEE 89/106: Specificazioni Tecniche Europee

L’Articolo 6.2 della CPD menziona “le Specificazioni Tecniche Europee riferite ai Capitolo II e III” per le quali debba essere definito un periodo di coesistenza.

Esse sono:

1. Le Norme Armonizzate: Le Specificazioni Tecniche Europee di cui al Capitolo II della CPD corrispondono – senza possibilità di equivoci – alle Norme Armonizzate. Quindi, una Norma Armonizzata (predisposta dal CEN, talvolta dal CENELEC, ed il cui riferimento è pubblicato sulla Giornale Ufficiale delle Comunità Europee (OJ) a cura della Commissione) deve prevedere un periodo di coesistenza. Al termine di tale periodo, possono essere immessi sul Mercato soltanto i prodotti da costruzione che sono conformi alle Norme Armonizzate (compresi gli appropriati Sis temi di attestazione della conformità). Esistono soltanto due (in effetti, tre, se si considera la cosiddetta opzione di “no performance determined”) eccezioni per le quali le Norme Armonizzate possono non essere applicate, o non applicate completamente.

Tali casi eccezionali sono:
- Ai sensi dell’Articolo 4.4 della CPD, il produttore non è obbligato ad applicare una Norma Armonizzata o tutte le parti di essa se il Sistema di attestazione della conformità applicabile al prodotto da costruzione per l’impiego previsto è il “Sistema 3” od il “Sistema 4”. In questo caso il produttore (in collaborazione con un Laboratorio di Prova Notificato) dovrà dimostrare “l’equivalenza” di quelle parti della Norma Armonizzata non applicata. I prodotti da costruzione di cui all’Articolo 4.4 della CPD possono anche affiggere la marcatura CE. Ciò nonostante che, ai sensi dell’Articolo 4.2, lett. a della CPD, la marcatura CE debba indicare che il prodotto osserva le Norme Armonizzate (trasposte in Norme Nazionali). Infatti, benché in questo caso le Norme Armonizzate non siano state applicate, in parte o completamente, per quanto concerne le caratteristiche e le prestazioni esse costituiscono comunque riferimento per il prodotto da costruzione in questione, in quanto il produttore deve dimostrare “l’equivalenza” di quelle parti della Norma Armonizzata non applicata.

Informazioni: Direttiva CEE 89/106: Specificazioni Tecniche Europee

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