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Direttiva CEE 89/106: Specificazioni Tecniche Europee

In altri termini, un prodotto da costruzione che sia contemplato in una Specificazione Tecnica Europea riferita ai Capitoli II e III della CPD può essere immesso sul Mercato senza seguire tale Specificazione soltanto in due casi:
1. All’atto dell’immissione su quel territorio Nazionale, il prodotto ottempera alle Leggi Nazionali di quello Stato,
2. Il periodo di coesistenza, definito nelle Specificazioni Tecniche Europee riferite ai Capitoli II e III della CPD, non è ancora terminato (in questo caso l’immissione è consentita fino al …)

Al termine del periodo di coesistenza (definito all’atto dell’endorsement sull’OJ) soltanto i prodotti da costruzione che osservino le Specificazioni Tecniche Europee e che affiggano la marcatura CE potranno essere immessi sul Mercato Europeo. Lo scopo del periodo di coesistenza è di consentire ai Produttori ed agli Organismi Notificati di prepararsi gradualmente all’applicazione delle procedure di attestazione della conformità ed ai Requisiti definiti nelle Specificazioni Tecniche Europee. Al termine del periodo di coesistenza sarà consentita soltanto la “via Europea”. La questione, se la “via Europea” sia obbligatoria o meno al termine del periodo di coesistenza, deve essere interpretata come un obbligo politico e legale, non tecnico.

Dunque, l’Articolo 6.2 della CPD non deve essere letto evincendo che gli “Specificatori” (di cui all’Articolo 6.2 della CPD) possiedano la discrezionalità di definire o meno il periodo di coesistenza (e, conseguentemente, di rendere obbligatoria o meno l’applicazione di una Specificazione). Tale decisione è già stata assunta a monte, nell’Articolo 6.2 della CPD, che porta all’applicazione obbligatoria alla fine del periodo di coesistenza (con alcune limitate eccezioni che seguono altre disposizioni della CPD, in particolare quelle di cui all’Articolo 4.4). Quindi, gli “Specificatori” sono obbligati a definire un periodo di coesistenza e la loro discrezionalità si limita alla sua durata (in funzione di ragioni di tipo tecnico).

Informazioni: Direttiva CEE 89/106: Specificazioni Tecniche Europee

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