Direttiva CEE 89/106: Specificazioni Tecniche Europee
Infatti ai prodotti da costruzione deve essere permessa la libera circolazione ed il libero utilizzo per l’impiego previsto, attraverso la Comunità (e non soltanto su un territorio Nazionale). Sulla scorta di tale obiettivo, si potrebbe osservare che i prodotti fabbricati in conformità alle Specificazioni Tecniche Europee devono essere accettati, ma ciò non costituisce una pregiudiziale affinché anche i prodotti fabbricati in osservanza delle Leggi Nazionali (pregresse) possano essere analogamente accettati.
Quest’argomentazione non può essere condivisa. Per raggiungere la libera circolazione dei prodotti da costruzione la CPD ha definito un certo “Sistema di Armonizzazione”. La situazione è simile a quella attuata nel campo di applicazione di altre direttive di Nuovo Approccio. In quest’ultimo caso i requisiti essenziali riferiti ai prodotti vengono direttamente indicati nelle Direttive e devono essere applicati in relazione ai rischi inerenti ad un determinato prodotto, anche nel caso di prodotti “locali”. Nel Sistema della CPD, le Specificazioni Tecniche Europee (in particolare, le Norme Armonizzate), derivate dai requisiti Essenziali riferiti alle Opere di costruzione, possiedono approssimativamente la medesima funzione dei requisiti essenziali che appartengono ai Sistemi riguardanti le altre direttive di Nuovo Approccio.
Pertanto, le Specificazioni tecniche Europee ai sensi della CPD (così come i requisiti essenziali, nel caso delle altre direttive di Nuovo Approccio) devono essere applicate non soltanto in funzione della libera circolazione, ma anche in funzione dei rischi inerenti all’uso di un determinato prodotto. (Questa speciale situazione nel campo di applicazione della CPD, che deriva dal fatto che i prodotti da costruzione devono soltanto consentire alle Opere di soddisfare ai requisiti essenziali “qualora tali Opere siano soggette a Regolamentazioni che contengano tali Reqisiti”, come evidenziato nell’Articolo 2.1 della CPD e nel primo Paragrafo dell’Allegato I della medesima, è già sufficientemente considerata attraverso la disponibilità dell’opzione di “no performance determined”).
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