Direttiva CEE 89/106: Specificazioni Tecniche Europee
3. Specificazioni Tecniche Nazionali (riconosciute a livello Europeo): Non esistono riferimenti a Specificazioni Tecniche Nazionali riconosciute a livello Europeo (il terzo tipo di Specificazioni Tecniche Europee), all’Articolo 6.2 della CPD. Ciò si presta a due tipi di interpretazione: - Tenuto conto che la determinazione dei periodi di coesistenza riferita alle Specificazioni tecniche Nazionali non è prevista, potrebbe essere sostenuto che queste Specificazioni dovrebbero essere applicate in modo obbligatorio Immediatamente dopo la pubblicazione dei loro riferimenti.
In linea di principio, l’Articolo 6.2 della CPD offre la possibilità a prodotti che ottemperino a Disposizioni Nazionali (non Armonizzate) di essere immessi sul Mercato, anche nel caso in cui esistano Specificazioni Tecniche Europee. Soltanto quando le Norme Armonizzate e gli ETAG dispongano altrimenti, il principio generale non trova applicazione. Non è prevista alcuna possibilità di deviare al principio generale a riguardo delle Specificazioni Tecniche Nazionali. In conclusione, la loro applicazione mantiene i caratteri di volontarietà. L’enunciazione dell’Articolo 6.2 della CPD ed anche la necessità pratica di un periodo di coesistenza, se le Specificazioni Tecniche Nazionali fossero obbligatorie, rappresentano potenti argomenti a supporto della seconda interpretazione indicata sopra, cioè che l’applicazione delle Specificazioni Tecniche Naziona li deve rimanere volontaria.
Peraltro, tenuto presente che fino al momento attuale nessuna Specificazione Tecnica Nazionale è stata riconosciuta a livello Europeo, il problema non necessita ancora di una soluzione definitiva.
Tuttavia, qualora una Specificazione Tecnica Nazionale fosse riconosciuta a livello Europeo un prodotto da costruzione ad essa conforme potrebbe affiggere la marcatura CE (cfr. Articolo 4.2, comma c, della CPD). Dall’Articolo 6.2 della CPD deriva che i prodotti da costruzione che sono coperti da una Norma Armonizzata devono osservarla, anche per quanto concerne l’appropriata procedura di attestazione della conformità (o, nel caso di cui agli Articoli 4.4 e 8.2, comma b, della CPD, seguire le condizioni derivanti da tali disposizioni) e che essi devono affiggere la marcatura CE, qualora vengano immessi sul Mercato dopo il termine del periodo di coesistenza definito nella Norma.
Informazioni: Direttiva CEE 89/106: Specificazioni Tecniche Europee
Continua la lettura con le pagine : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Articoli Recenti
- La direttiva Generale sulla Sicurezza di prodotto
- Normativa europea: Transposizione e disposizioni transitorie
- La Clausola di Salvaguardia
- Significato della marcatura CE
- Marcatura CE e attestazione della conformità
- Direttiva europea per la Sorveglianza del Mercato
- Prodotti e presunzione di conformità CE
- Libera circolazione per prodotti marchio CE
- Requisiti essenziali nelle direttive CE
- Direttiva CE: Immissione sul Mercato ed utilizzabilità dei prodotti
Articoli Correlati
« Direttiva CEE 89/106: CPD in breve | Marcatura CE: quando è obbligatoria »

