Direttiva CEE e Mercato Unico
Tuttavia, qualora fossero state formulate Regole comunitarie, gli Stati Membri non avrebbero potuto mantenere ulteriormente le restrizioni al commercio messe in essere o derivate in conformità del dettato di tale Articolo 30. In conclusione, qualora esistano Regolamentazioni, direttive o Decisioni comunitarie prescrittive requisiti tecnici per taluni prodotti, esse sovrastano le Regole Nazionali e – se queste ultime costano la libera circolazione di tali prodotti – non possono ulteriormente essere mantenute cogenti.
In aggiunta a ciò, la Corte ha costatato che, anche in assenza d’armonizzazione, gli Stati Membri non sono liberi d’imporre i loro regolamenti nazionali e non possono esigere la ripetizione delle prove per omologare od approvare un prodotto importato, se questo ha già subito con successo prove equivalenti nello Stato Membro esportatore ed a patto che i risultati di queste prove siano resi disponibili. In merito a questo ultimo argomento, i primi effetti si sono fatti sentire riguardo ad alcuni “Marchi di qualità”, non più imponibili per via dell’esistenza di norme armonizzate europee in regime cogente.
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