Direttiva CEE e Mercato Unico
Tali differenti regolamenti tecnici nazionali costituirebbero quindi ostacolo allo scambio, in contrapposizione con i principi che l’Unione Europea si era data nell’individuazione di un Mercato Unico. E’ stata la Corte di Giustizia Europea (con sede in Lussemburgo) che ha posto dei limiti alle eccezioni consentite dall’Articolo 30, con la sentenza nota come “Cassis de Dijon”, che ha definito il principio del “mutuo riconoscimento” dei requisiti dei prodotti. In altri termini, se uno Stato Membro intende realmente definire un “proprio” Mercato, devono comunque essere rispettate le tradizioni della legislazione di prodotto esis tenti negli altri Stati Membri dell’Unione Europea.
Di conseguenza, se un prodotto è stato fabbricato “legalmente” ed immesso sul mercato in uno Stato Membro, esso dovrebbe essere titolato a circolare liberamente all’interno dell’Unione, salvo circostanze eccezionali. In aggiunta, la Corte ha stabilito che “soltanto in assenza di Regole comunitarie” in una certa area, avrebbero potuto essere ammesse tali deroghe basate sul citato Articolo 30.
Informazioni: Direttiva CEE e Mercato Unico
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