Direttiva CEE e Mercato Unico
Analogamente, l’Articolo 29, prevede una corrispondente proibizione riguardo alle esportazioni. Conseguentemente, in conformità a tali affermazioni di principio, ogni provvedimento o requisito nazionale definito da uno Stato Membro in senso contrario - per quanto riguarda questo settore imprenditoriale, quindi, anche quelli relativi ai prodotti da costruzione - è proibito. Tuttavia, l’Articolo 30 permette delle “eccezioni alla Regola” per quanto concerne, tra l’altro, la sicurezza, la protezione della salute pubblica e della vita umana (degli animali e delle piante).
Molte delle disposizioni regolamentari tecniche nazionali sono basate su questi concetti di “salute, protezione e sicurezza” e per questa ragione molti Stati Membri, con particolare riferimento al Settore della costruzione, hanno per lungo tempo dissertato sulle possibilità d’esenzione offerte dell’Articolo 30, per mantenere l’obbligo al rispetto dei propri Regolamenti Nazionali. In conseguenza di ciò, in teoria, produttori ed importatori dovrebbero confrontarsi con differenti regolamenti tecnici in differenti Stati Membri ed un prodotto dovrebbe subire un certo numero di modifiche per essere immesso sul territorio dell’Unione Europea.
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