Direttiva Cee 89/106: Documenti interpretativi
Le Classi di Prestazione derivanti dall’Articolo 3.2 della CPD sono obbligatorie per gli Stati Membri, che devono tassativamente riferirsi soltanto ad esse nelle proprie Leggi o Regolamentazioni. Le altre Classi di Prestazione possono essere utilizzate nella definizione delle condizioni contrattuali tra produttore ed acquirente, nelle offerte, per l’indicazione delle caratteristiche del prodotto su etichette ed imballaggi, così come nei documenti informativi che accompagnano la marcatura CE (cfr. il “Guidance Paper E” riguardante “Livelli e classi”).
Al momento le Classi di Prestazione obbligatorie che sono state stabilite riguardano soltanto la “Reazione al fuoco” e la “Resistenza all’incendio” (note come euroclassi). Le Classi di Prestazione dei prodotti concernenti la Reazione al fuoco sono definite nella Decisione della Commissione 94/611/CE del 16-9-1994 (OJ L241). Tale classificazione spazia dall’Euro Classe “A1” (incombustibile), all’Euro Classe “F” (nessuna prestazione richiesta). Tale Decisione ha subito successive revisioni/integrazioni (Decisione 2000/147/EEC e Decisione 96/603/EEC) che specificano maggiormente i metodi di prova applicabili, i criteri di classificazione, ecc. per tutti i prodotti da costruzione, anche quelli inizialmente non contemplati.
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