Direttiva CEE 89/106: CPD in breve
In contrasto con le altre direttive di Nuovo Approccio, la marcatura CE è possibile soltanto nel caso di applicazione di
Specificazioni Tecniche Europee (cfr. Articolo 4.2, secondo capoverso, della CPD; in aggiunta anche il caso di cui all’Articolo 4.4 della stessa CPD). Ciò appare logico, in quanto la dimostrazione che i prodotti da costruzione sono idonei
all’impiego nell’intera Unione Europea non potrebbe essere possibile, considerato che si basa unicamente sulle disposizioni della CPD (in particolare le disposizioni relative ai requisiti essenziali delle Opere ed ai Requisiti dell’idoneità all’impiego), ed in quanto le caratteristiche ed i termini di prestazione di un prodotto vengono determinati in maniera
differente e non comparabile nei diversi Stati Membri. Nei diversi Stati Membri l’idoneità all’impiego può soltanto essere dimostrata quando le caratteristiche e le prestazioni di un prodotto da costruzione sono espresse in termini comuni, come avviene nelle Specificazioni Tecniche Europee e quando vengono determinati i Sistemi di attestazione della conformità che gli sono propri.
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