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Direttiva CEE 89/106: CPD in breve

Analogamente, per quei Paesi in cui neppure le caratteristiche di cui al citato “minimo comun denominatore” fossero state in precedenza previste con valore di cogenza, è data facoltà al Produttore di non ottemperarvi, dichiarandolo (opzione “NPD”), con tutte le conseguenze (positive e negative) che sul piano commerciale europeo (ma anche locale) questo fatto può comportare. Dunque ai sensi dell’Articolo 4.2 della CPD, i prodotti che sono conformi ai Requisiti di una
Specificazione Tecnica Europea di prodotto (incluse le procedure di attestazione della conformità), possono essere liberamente immessi sul Mercato Europeo (tali prodotti forniscono delle prestazioni, almeno minime, per cui in generale l’impiego previsto è possibile).

Tuttavia, tenuto conto della complessa interazione tra le Opere ed i prodotti, e considerato il permanere della responsabilità degli Stati Membri nei confronti delle Opere di costruzione, le Classi di prestazione richieste ai prodotti da costruzione per specifici impieghi previsti possono essere ancora regolate dagli Stati Membri. Per prodotti coperti da Specificazioni tecniche Europee tali Classi devono fare riferimento alle caratteristiche ed ai metodi di determinazione
definiti nelle Specificazioni tecniche Europee (Ciò deriva dall’Articolo 6.1 della CPD, che, tra le altre cose, stabilisce che gli Stati Membri non devono impedire il libero utilizzo dei prodotti che soddisfano le disposizioni della CPD).

Il diritto degli Stati Membri a regolare non si estende ai Sistemi di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione, che sono definiti nell’ambito della Legislazione Europea. Inoltre, qualora ai sensi dell’Articolo 3.2 della CPD siano state definite ed assunte nelle Specificazioni tecniche Europee Classi di regolazione delle prestazioni, gli Stati Membri possono soltanto effettuare una scelta all’interno di queste Classi (cfr. Articolo 6.3 della CPD).

Informazioni: Direttiva CEE 89/106: CPD in breve

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