Direttiva CEE 89/106: CPD in breve
1. Sulla base dei documenti interpretativi (e sulla scorta dei Mandati di normazione) devono essere predisposte delle Norme Armonizzate (Specificazioni Tecniche predisposte dal CEN o, in pochi casi, dal CENELEC). Tali Norme devono essere espresse per quanto possibile in termini di prestazioni di prodotto, corrispondenti ai requisiti essenziali. Le
Norme Armonizzate indicano anche le attinenti Procedure di attestazione della conformità (decise preventivamente dalla Commissione ai sensi dell’Articolo 13.4 della CPD).
2. In assenza di Norme Armonizzate, ma anche sulla base dei documenti interpretativi e dei Mandati della Commissione, possono essere definite dall’EOTA Guide per il Benestare Tecnico Europeo (ETAG) per un prodotto da costruzione od una famiglia di prodotti. Esse devono contenere Requisiti specifici per i prodotti, con riferimento ai requisiti essenziali per le Opere, e le relative disposizioni di prova e di attestazione della conformità. Esse non sono direttamente applicabili (come Specificazioni di prodotto), ma sono la base tecnico-procedurale per la predisposizione ed il rilascio del Benestare
Tecnico Europeo (ETA). Quest’ultimo è una valutazione tecnica positiva di idoneità all’impiego per l’utilizzo di un prodotto da costruzione, di uno specifico produttore, per un determinato utilizzo previsto.
Se esiste un ETAG, può (e deve) essere richiesto da un produttore un ETA per un prodotto coperto dalla Guida EOTA. Esso viene predisposto e rilasciato da un “Approval Body” (AB). Tuttavia, anche se non è disponibile un ETAG, può essere rilasciato un ETA (in regime volontario) con riferimento ai corrispondenti requisiti essenziali ed ai documenti interpretativi. In questo caso la valutazione del prodotto viene assunta da un “Approval Body” (AB) che agisce congiuntamente nell’EOTA.
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