Direttiva CEE 89/106: CPD in breve
I requisiti essenziali per le Opere di costruzione non sono armonizzati – nel senso che fissano alcuni livelli – dalla CPD, essi sono soltanto “indicati in termini di obiettivi” nell’Allegato I della CPD. Gli Stati Membri sono ancora liberi di specificare i requisiti essenziali per Opere di un certo livello (tenuto peraltro conto che, se ai sensi dell’Articolo 3.2 della CPD, Classi di regolazione sono state definite nelle Specificazioni Tecniche Europee, gli Stati Membri possono soltanto effettuare la propria scelta all’interno di queste, ai sensi dell’Articolo 6.3 della CPD).
Gli Stati Membri non sono neppure obbligati a regolamentare ogni requisito essenziale (cfr. Articolo 2.1 della CPD ed il primo Paragrafo dell’Allegato I della CPD). Tuttavia, sebbene gli Stati Membri siano ancora liberi di specificare i Requisiti delle Opere e sebbene i Requisiti delle Opera di costruzione abbiano una influenza diretta sulle prestazioni richieste dei prodotti da costruzione, la CPD determina le circostanze all’interno delle quali un prodotto può liberamente circolare.
Ai requisiti essenziali è data maggiore concretezza nei cosiddetti “documenti interpretativi”(cfr. OJ C 62, del 28-2-1994). Questi documenti interpretativi danno luogo al necessario collegamento tra i requisiti essenziali delle Opere ed i tre seguenti tipi di Specificazioni Tecniche Europee (di prodotto) previste nella CPD.
Informazioni: Direttiva CEE 89/106: CPD in breve
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