Direttiva CEE 89/106: CPD in breve
- Nel caso delle altre direttive di Nuovo Approccio anche i “periodi di coesistenza” sono direttamente definiti nelle direttive. L’obiettivo è quello di consentire ai Produttori ed agli Organismi Notificati di prepararsi gradualmente all’applicazione delle procedure di attestazione della conformità ed ai Requisiti definiti nelle direttive. Secondo la CPD, il
periodo di coesistenza è definito nelle Specificazioni Tecniche Europee (cfr. Articolo 6.2 della CPD), in quanto i Requisiti per i prodotti da costruzione non sono direttamente definiti nella CPD, ma nelle Specificazioni Tecniche Europee stesse. In effetti, come si vedrà più avanti, l’applicazione pratica di questa disposizione dipende da “automatismi” che culminano con il cosiddetto “endorsement”, la pubblicazione del riferimento sull’OJ dell’UE.
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