Direttiva CEE 89/106: CPD in breve
- Nel caso delle altre direttive di Nuovo Approccio anche i “periodi di coesistenza” sono direttamente definiti nelle direttive. L’obiettivo è quello di consentire ai Produttori ed agli Organismi Notificati di prepararsi gradualmente all’applicazione delle procedure di attestazione della conformità ed ai Requisiti definiti nelle direttive. Secondo la CPD, il
periodo di coesistenza è definito nelle Specificazioni Tecniche Europee (cfr. Articolo 6.2 della CPD), in quanto i Requisiti per i prodotti da costruzione non sono direttamente definiti nella CPD, ma nelle Specificazioni Tecniche Europee stesse. In effetti, come si vedrà più avanti, l’applicazione pratica di questa disposizione dipende da “automatismi” che culminano con il cosiddetto “endorsement”, la pubblicazione del riferimento sull’OJ dell’UE.
Informazioni: Direttiva CEE 89/106: CPD in breve
Continua la lettura con le pagine : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Articoli Recenti
- Modulo CE per garanzia prodotti
- Modulo ce: conformità al tipo
- Modulo CE: verifica su prodotto
- Modulo CE: garanzia qualità produzione
- L'organismo notificato per il marchio CE
- Modulo esame CE
- Principali norme armonizzate
- Norme armonizzate: tipologie
- Norme armonizzate, conformità ai R.E.S.
- Attrezzatura di sicurezza
Articoli Correlati
« Direttiva CEE 89/106 sui PDC | Direttiva CEE 89/106: Specificazioni Tecniche Europee »

