Direttiva CE 89/106: scopo e finalità
L’idoneità all’impiego significa che i prodotti possiedono caratteristiche tali per cui le Opere nelle quali devono essere incorporati, montati, applicati od installati, possono, se propriamente progettate e fabbricate, soddisfare i requisiti essenziali di cui all’Articolo 3 della direttiva (Resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso d’incendio, ecc.) laddove e qualora tali Opere siano soggette a Regolamentazioni contenenti tali Requisiti.
Ai sensi della CPD, l’allocuzione “prodotti da costruzione” è riferibile ad ogni prodotto che è fabbricato per un’incorporazione permanente in un’Opera di costruzione, comprendendo sia gli Edifici, sia le Opere di Ingegneria Civile. I prodotti da costruzione includono anche gli impianti e le loro parti, perciò riscaldamento, condizionamento dell’aria, ventilazione, impianti sanitari, forniture elettriche e di deposito di sostanze nocive per l’ambiente, come pure le Opere di costruzione prefabbricate che sono commercializzate in quanto tali, per esempio case prefabbricate, garage e silos prefabbricati.
Informazioni: Direttiva CE 89/106: scopo e finalità
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